Sentenza del 20 dicembre 2022
N. d'incarto ZK2 22 29
Istanza Seconda Camera civile
Composizione Moses, presidente
Bensbih, attuaria
Parti A.___ SA
appellante
Oggetto cancellazione d'ufficio
Atto impugnato decisione dell'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del 17.06.2022 (no. d'incarto GVZ 519-2022)
Comunicazione 20 dicembre 2022
Ritenuto in fatto:
A. La A.___ SA è stata iscritta a registro di commercio il 28 gennaio 2011, con sede a B.___ all'indirizzo C.___ da maggio 2021. Il suo scopo sociale è: 'La compravendita, il noleggio, l'installazione, la rappresentanza, la gestione di servizi, materiali e prodotti nell'insieme dei settori energetici, idraulici, elettrici, informatici, telefonici, tecnologici sorveglianza, e telematici. La società può compravendere e gestire brevetti, marchi di fabbrica e licenze in relazione allo scopo sociale. La società può acquistare, vendere e gestire immobili in Svizzera ed all'estero alfine di conseguire lo scopo sociale. La società può partecipare ad altre società con scopo analogo in Svizzera e all'estero e fondare succursali ovunque'.
B. A seguito di una segnalazione da parte dell'Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni datata 26 gennaio 2022 – a cui è stato allegato un attestato di carenza di beni a carico della A.___ SA – con raccomandata del 3 febbraio 2022 dapprima e in seguito, in data 24 marzo 2022, con pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale, l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni, rilevando la cessazione dell'attività commerciale e l'assenza di attivi realizzabili, ha impartito alla A.___ SA un termine di 30 giorni per comunicare un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione, con l'indicazione delle conseguenze giuridiche della mancata osservanza del termine.
C. Scaduto infruttuoso il summenzionato termine, l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio ha quindi proceduto con le tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale del 26, 27 e 28 aprile 2022, invitando terzi interessati a comunicare un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione nel registro di commercio della ditta in parola. Anche tali termini sono scaduti infruttuosi.
D. Con decisione del 17 giugno 2022, l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio (in seguito: Ispettorato), ritenendo che l'attività commerciale della società fosse cessata e che essa non disponesse più di alcun attivo realizzabile, ne ha ordinato la cancellazione d'ufficio dal registro di commercio secondo quanto prescritto dagli artt. 934 cpv. 2 e 938 cpv. 2 CO.
E. In data 7 luglio 2022 (data del timbro postale) la A.___ SA (in seguito: appellante) ha presentato appello avverso la menzionata decisione chiedendone l'annullamento.
F. Con scritto del 28 settembre 2022, l'Ispettorato ha rinunciato a produrre una risposta, osservando di aver già inoltrato tutti gli atti relativi alla decisione del 17 giugno 2022.
Considerando in diritto:
1. La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli artt. 14b cpv. 2 Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 ottobre 2004 (LICO; CSC 210.200), 7 cpv. 1 Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 (OOTC; CSC 173.100) e 942 cpv. 1 e 2 CO. L'appello, motivato, è pertanto ricevibile in ordine.
2. In data 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni sul registro di commercio (artt. 927 segg. CO) e dell'Ordinanza sul registro di commercio (artt. 152 segg. ORC, relativi alle iscrizioni d'ufficio). In particolare, gli artt. 934 seg. CO in combinato disposto con gli artt. 152 segg. ORC regolano la procedura delle iscrizioni d'ufficio di enti giuridici a registro di commercio.
3. Giusta l'art. 934 cpv. 1 CO se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili – condizioni cumulative (Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni del 15 aprile 2015, FF 2015 2874; Rino Siffert, in: Aebi-Müller/Müller [edit.], Berner Kommentar, Obligationenrecht, Das Handelsregister art. 927-943 CO, Berna 2021, n. 7 ad art. 934 CO; Clemens Meisterhans/Michael Gwelessiani, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 4a ed., Zurigo 2021, n. 636 ad art. 152 ORC) – l’ufficio del registro di commercio lo cancella d’ufficio dal registro di commercio. Per attività commerciale si intende l'insieme delle attività economiche che l'ente giuridico svolge per adempiere al proprio scopo sociale. La cessazione dell'attività commerciale deve essere definitiva (Siffert, op. cit., n. 9 ad art. 934 CO; Meisterhans/Gwelessiani, op. cit., n. 637 ad art. 152 ORC).
4. Secondo l'art. 959 cpv. 2 prima frase CO negli attivi sono iscritti gli elementi patrimoniali di cui l’impresa può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e il loro valore può essere stimato in modo attendibile. Gli attivi sono da considerarsi realizzabili qualora possano essere convertiti in contanti nell'ambito di un procedimento esecutivo secondo la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Meisterhans/Gwelessiani, op. cit., n. 638 ad art. 152 ORC). Sulla base dell'ultimo bilancio dell'ente giuridico può pertanto essere stabilito se esso disponga di attivi, non invece se tali attivi siano realizzabili (Meisterhans/Gwelessiani, op. cit., n. 639 ad art. 152 ORC). La disponibilità di attestati definitivi di carenza di beni indica che l'ente giuridico è senza attivi realizzabili (FF 2015 2874; Siffert, op. cit., n. 8 ad art. 934 CO). Spesso sono gli uffici d’esecuzione, gli uffici dei fallimenti o le autorità fiscali a comunicare al registro di commercio che l’ente giuridico non ha più attivi realizzabili (FF 2015 2874; Siffert, op. cit., n. 8 ad art. 934 CO). Tuttavia tali indizi da soli non sono sufficienti per concludere che l'ente giuridico abbia cessato definitivamente la propria attività commerciale, bisogna quindi di principio procedere a ulteriori accertamenti (FF 2015 2874; Siffert, op. cit., n. 8 ad art. 934 CO).
5. La procedura di cancellazione d'ufficio dal registro di commercio di enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi è regolata dall'art. 934 cpv. 2 e 3 CO e dalle disposizioni esecutive di cui agli artt. 152 segg. ORC.
L’ufficio del registro di commercio intima all’ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione (art. 934 cpv. 2 prima frase CO). Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio intima agli altri interessati – in particolare soci, creditori o debitori (FF 2015 2874; Siffert, op. cit., n. 26 ad art. 934 CO; Meisterhans/Gwelessiani, op. cit., n. 644 ad art. 152 ORC) – di comunicargli un tale interesse (art. 934 cpv. 2 seconda frase CO). Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l’ente giuridico (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).
Le norme esecutive precisano che l’ufficio del registro di commercio deve quindi ingiungere all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria (art. 152 cpv. 1 prima frase ORC). L'ufficio impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine (art. 152 cpv. 1 seconda frase ORC). La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). Giusta l'art. 152a cpv. 1 ORC le diffide dell'ufficio del registro di commercio sono notificate: mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta al domicilio legale dell'ente giuridico (lett. a); o secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica (lett. b). La notificazione è considerata avvenuta quando è presa in consegna al domicilio legale dell'ente giuridico (art. 152a cpv. 2 prima frase ORC). Qualora l'ente giuridico non fosse raggiungibile, non è necessario procedere ad una notifica all'indirizzo privato delle persone tenute a presentare la comunicazione (Meisterhans/Gwelessiani, op. cit., n. 671 ad art. 152a ORC). Secondo l'art. 152a cpv. 2 seconda frase ORC l’invio postale raccomandato che non è stato ritirato è considerato avvenuto il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché l’ente giuridico dovesse aspettarsi un invio. Conformemente all'art. 152a cpv. 3 ORC la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se: il domicilio legale iscritto dell'ente giuridico non corrisponde più ai fatti e non può essere individuato con ricerche ragionevolmente esigibili (lett. a); o nel caso in cui una notificazione non è possibile o comporterebbe un onere straordinario (lett. b).
Le norme sopracitate si ispirano agli artt. 138-141 CPC che disciplinano le notificazioni giudiziarie, sicché in caso di domande d'interpretazione delle disposizioni in materia di notificazione delle diffide dell'ufficio del registro di commercio si può rinviare alla dottrina e alla giurisprudenza relative agli articoli del codice di procedura civile (Siffert, op. cit., n. 16 ad art. 934 CO).
6. Secondo il codice di procedura civile, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Tale norma lascia dunque al giudice la possibilità di scegliere una seconda opzione di notificazione a distanza, sempre che essa generi ricevuta; per esempio tramite la polizia (cfr. Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 8 ad art. 138 CPC; Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2a ed., Lugano 2017, n. 30 seg. ad art. 138 CPC).
Giusta l'art. 141 cpv. 1 CPC la notificazione è invece fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se: il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (lett. a); una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie (lett. b); oppure ancora se una parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice (lett. c). Una notifica per via edittale può avvenire unicamente se le altre forme di notificazioni non sono possibili. Si tratta dell'ultimo mezzo a cui il tribunale può ricorrere, nel caso in cui sia dato uno dei tre motivi enunciati nell'art. 141 cpv. 1 CPC (Roger Weber, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 1 ad art. 141 CPC; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 141 CPC). Poiché la notifica per via edittale deve rimanere una facoltà a cui ricorrere solo sussidiariamente, nel senso di una ultima ratio, un luogo di dimora sconosciuto o una notificazione impossibile sono da ammettere solamente quando sono state esaurite tutte le ricerche che si potevano ragionevolmente e oggettivamente esigere nel caso concreto (TF 4A_646/2020 del 12.4.2021 consid. 3.2; TF 4A_578/2014 del 23.2.2015 consid. 3.2.1; cfr. per la LEF: DTF 136 III 571 consid. 5; DTF 119 III 60 consid. 2a). Una notificazione è impossibile o comporta difficoltà straordinarie, qualora l'invio non possa essere preso in consegna dal destinatario stesso, né da un suo procuratore, né da una persona legittimata alla ricezione (Gschwend, op. cit., n. 3 ad art. 141 CPC; Reto M. Jenny/Daniel Jenny, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2a ed., Zurigo 2015, n. 4 ad art. 141 CPC).
7. Nel caso in esame, l'appellante si è espressa riguardo alla sua cancellazione d'ufficio dal registro di commercio per la prima volta con l'appello del 7 luglio 2022, rimproverando all'Ispettorato alcune manchevolezze di natura formale e materiale (act. A.1). Nello specifico, l'appellante lamenta anzitutto di non essere stata informata della segnalazione dell'Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni del 26 gennaio 2022. Essa sostiene inoltre che la diffida all’ente giuridico di comunicare all'ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione non sarebbe avvenuta correttamente, non solo in ragione del fatto che l'appellante non avrebbe mai ricevuto la raccomandata del 3 febbraio 2022, ma pure considerato come nella decisione impugnata l'Ispettorato avrebbe a torto ritenuto che il domicilio legale iscritto non corrispondesse più ai fatti e non potesse essere individuato con ricerche ragionevolmente esigibili. A tal proposito, l'appellante osserva inoltre di non aver ricevuto alcuna diffida neppure al domicilio dei suoi membri. Essa ritiene quindi di non essersi potuta esprimere in merito alla cancellazione d'ufficio della società. Quanto alle censure di natura materiale, l'appellante sostiene in sostanza di esercitare tuttora un'attività commerciale.
Ora, ci si può esimere dal chinarsi su ogni singolo aspetto sollevato dall'appellante poiché, per le ragioni esposte di seguito, la cancellazione d'ufficio non è in ogni caso avvenuta conformemente a quanto disposto dalle norme procedurali sopramenzionate.
8. Sulla base di un attestato di carenza di beni, con scritto del 26 gennaio 2022 l'Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni ha comunicato all'Ispettorato che l'appellante non disponeva manifestamente più di attivi realizzabili, né esercitava un'attività commerciale (act. IRFRC 1). A seguito di tale segnalazione, l'Ispettorato ha spedito all'appellante la diffida ex artt. 934 cpv. 2 CO e 152 ORC tramite raccomandata del 3 febbraio 2022, all'indirizzo C.___ a B.___ corrispondente al recapito della società figurante a registro di commercio. Dopo che in data 16 febbraio 2022 tale scritto raccomandato è ritornato all'Ispettorato con l'indicazione 'non ritirato' (act. IRFRC 2), in data 24 marzo 2022 l'autorità ha pubblicato la diffida sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale (act. IRFRC 3 seg.). Ora, la raccomandata del 3 febbraio 2022 è ritornata all'Ispettorato per mancato ritiro, e non per indirizzo sconosciuto o non valido. Non può quindi essere ritenuto che l'appellante fosse irreperibile e, senza procedere prima a un nuovo tentativo di notifica presso la sede della società in C.___, tramite ad esempio un agente di polizia (supra consid. 6), non può essere dedotta l’impossibilità di procedere alla notificazione se non in via edittale. Dalla documentazione agli atti non risulta inoltre che l'appellante fosse a conoscenza della pendenza della procedura di cancellazione d'ufficio per assenza di attività commerciale e attivi, non essendole lo scritto dell'Ispettorato del 3 febbraio 2022 mai pervenuto, né tantomeno la segnalazione del 26 gennaio 2022 di cui neppure era destinataria. L'appellante stessa indica piuttosto di essere venuta a conoscenza di tale procedura unicamente a seguito della decisione impugnata (act. A.1; act. IRFRC 7). Ne consegue che i presupposti stabiliti dall’art. 152a cpv. 2 e 3 ORC non erano in concreto adempiuti.
9. Visto quanto precede, la notifica edittale della diffida è viziata. In accoglimento dell'appello, la decisione impugnata va quindi annullata.
10. Nella presente procedura, visto l'esito di quest'ultima, la tassa di giustizia di CHF 800.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (art. 107 cpv. 2 CPC), e l'importo di CHF 2'000.00 versato dall'appellante quale anticipo delle spese le va restituito (act. D.1).
11. Manifestamente fondato, l'appello può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
La Seconda Camera civile pronuncia:
1. L'appello è accolto. Di conseguenza la decisione dell'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del 17 giugno 2022 è annullata.
2. La tassa di giustizia della procedura d'appello di CHF 800.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. L'importo di CHF 2'000.00 anticipato dalla A.___ SA le è restituito.
3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
4. Comunicazione a: